Il processo di affidamento del minore: mediare le molteplici istanze del processo

di Ida Esposito da Psicologinews Scientific Le famiglie separate e in conflitto, spesso, vengono all’attenzione dei giudici in quanto manifestano la loro problematicità attivando processi giudiziari lunghi e distruttivi. “Tutte le situazioni che afferiscono al canale della Legge nell’estrema diversità che le caratterizza, dicono però, a nostro avviso, di un denominatore comune. Che è per l’appunto il loro essersi rivolti alla Legge (e non alle agenzie psicosociali d’aiuto). Il significato che noi cogliamo in questa specificità è che i familiari reclamano ordine e giustizia riguardo alle loro traversie. Se li aspettano però da una norma e da un giudizio definitivo, cioè da qualcosa che è sostanzialmente esterno, proprio come “esterna” risulta a lor, nel senso di rimossa, cieca, la propria vicenda familiare. Si reclama dunque giustizia. Si tratta pertanto di un tema etico; dal giudizio pertanto ci si attende lo “scioglimento” definitivo dal disordine e dall’ingiustizia”. De Bernart, R.,Francini, G., Mazzei, D., Pappalardo L. (1999) Quando la coppia finisce, la famiglia può continuare?. In M. Andolfi (Ed), La crisi della coppia. Roma: Cortina. Lì dove è evidente una grossa conflittualità tra gli ex coniugi ed è in discussione l’affidamento del minore stesso, oppure dove sia evidente una condizione di rischio per il minore stesso, i l giudice richiede l a consulenza tecnica d’ufficio C.T.U. di un esperto, psichiatra o psicologo per effettuare particolari indagini in ambiti di conoscenza a lui estranei. La C.T.U. nei procedimenti di separazione e divorzio si colloca in un’area di intervento in cui si intrecciano categorie giuridiche e psicologiche. È una situazione dove coesistono elementi di controllo e di aiuto e dove non sempre è semplice tutelare gli interessi dei diversi membri coinvolti ed in particolare salvaguardare i legami genitoriali/generazionali. Tutelare la continuità dei legami affettivi e il diritto alla bigenitorialità è comunque il presupposto basilare per tentare di salvaguardare l’interesse del minore nei casi di separazione coniugale. Di fatto, le categorie giuridiche non consentono di spiegare la complessità delle relazioni familiari, per cui la normativa /art.61 c.p.c. prevede che il giudice possa ricorrere ad esperti in dinamiche familiari e dell’età evolutiva ogniqualvolta si renda necessario acquisire informazioni che esulano dalle sue conoscenze e richiedono specifiche competenze. Secondo quanto previsto dalla normativa, il consulente tecnico di ufficio C.T.U. nel suo incarico non ha alcun mandato terapeutico esplicito; egli, infatti, a conclusione delle indagini, è tenuto ad elaborare una relazione finale in cui rispondere ai quesiti posti dal giudice, ovvero, nella pratica indicare il regime di affidamento e regolamentare il diritto di visita del minore con il genitore non affidatario o non collocatario, e la metodologia che ha usato per svolgere il suo lavoro. Stante queste premesse potremmo individuare due livelli di azione per il C.T.U. Il primo, che possiamo definire livello esplicito, è definito dall’insieme dei vincoli procedurali in cui si inscrive l’attività peritale. Esso pone il consulente in uno spazio sospeso tra un contesto valutativo-trasformativo e un contesto giuridico-valutativo rivolto sia al giudice che alla famiglia . Il secondo, il livello implicito, in cui diversamente, il giudice chiede al C.T.U. di “risolvere” il conflitto tra coniugi, attribuendo al consulente il potere di attivare una negoziazione tra le parti. Questo per favorire eventuali accordi utili a salvaguardare i legami tra entrambi i genitori e i figli della famiglia separata. Il C.T.U. si trova nella situazione di dover dare una risposta ai quesiti posti che tenga conto della situazione familiare anche rispetto alla domanda implicita o esplicita d’aiuto. D’altra parte, concependo la diagnosi non come una serie di operazioni semplicemente finalizzate a dare un nome ad una malattia, sembra difficile, nella pratica, operare una netta distinzione tra processo terapeutico e processo diagnostico. Quest’ultimo contiene, infatti, sempre un implicito livello terapeutico esistendo una relazione molto forte tra la metodologia d’intervento utilizzata e il tipo di relazione che si instaura tra i protagonisti del processo in atto. Per cui la consulenza d’ufficio non si pone come intervento puramente diagnostico, ma rappresenta il primo passo per attivare nelle parti in causa le risorse per il superamento della loro conflittualità distruttiva e altamente negativa per i figli, attraverso una presa di coscienza delle proprie difficoltà. Laddove i l consulente riesce ad accogliere le diverse richieste implicite dei protagonisti della vicenda giudiziaria, e a porsi in una posizione meta “Dentro la relazione, fuori dalla famiglia” (De Bernart) -per interesse del minore- può evitare il rischio di colludere con la conflittualità della coppia. Così posizionandosi, non contribuisce al cronicizzarsi della patologia relazione che esporrebbe i figli ad un ulteriore scenario conflittuale. Nello stesso tempo il perito dovrebbe poter creare un tempo sospeso in cui “comprendere” la vicenda familiare. L’obiettivo è riattivare le risorse familiari per favorire la ristrutturazione delle relazioni familiari e l’evoluzione della vicenda separativa. Non si tratta di una mediazione familiare, ma di un intervento che, nell’ambito della valutazione, può cercare di incidere favorendo la riorganizzazione delle relazioni. La complessità del sistema in cui la C.T.U. si colloca pone l’intervento del consulente in una posizione difficile: •lo spazio della C.T.U. è ambiguo, sospeso tra il contesto di giudizio-valutazione e il contesto di supporto al giudice e alla famiglia perché questa possa affrontare il problema relazionale che la prova duramente; •la C.T.U. si risolverebbe o in una indicazione terapeutica, poi disattesa, oppure in un vuoto rituale che lascia le cose invariate; •il C.T.U. può colludere con la conflittualità grave della coppia contribuendo a rendere la consulenza un contesto perverso che alimenta il rancore e l’attacco distruttivo. Il rapporto che il giudice instaura con il consulente può essere difensivo e strumentale, nel senso che il giudice può usare la consulenza sia per contenere le sue ansie, sia per r imandare la responsabilità alle conclusioni emerse dalla consulenza medesima. Il ruolo del C.T.U. è quindi oggetto di ambivalenti proiezioni, nonché di grandi attese sia da parte del giudice che dei familiari. Pur non confondendo la psicoterapia con la consulenza, quest’ultima comunque può divenire uno spazio utile per capire, ma anche per intervenire. Infatti, se è vero che le conseguenze teoriche e applicative del