La capacità genitoriale nei processi separativi: dal valutare al descrivere

di Francesca Guglielmetti Il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna. Mizuta Masahide La psicologia, in maniera diretta o indiretta, si è sempre occupata di figli e genitori. Occupare è un verbo interessante poiché contempla sia l’essere attivi, la necessità di fare, che la passività propria del mettersi al servizio. Anche l’essere genitore è un po’ questo: essere attivamente al servizio del benessere del figlio. Quando lo psicologo entra in tribunale in qualità di consulente del giudice nelle controversie relative all’affidamento dei figli è però sollecitato non ad occuparsi ma a valutare. La separazione tra i genitori contiene in sé sia un elemento di sofferenza che una possibilità evolutiva. Dal trauma del la separazione si dipanano due strade. La prima, lastricata di immutabile dolore, indirizza verso il tetto fumante. La seconda, caratterizzata dall’instabilità propria dei processi evolutivi, offre la possibilità di ammirare la bellezza della luna. La prima strada, fatta di dolorose certezze, si presta alle valutazioni; la seconda, con le sue instabili potenzialità, sollecita ad occuparsi del benessere di genitori e figli lasciando sullo sfondo la necessità di valutare. 1. Dall’individuazione del genitore affidatario al diritto alla bigenitorialità. La necessità di procedere alla valutazione dei genitori ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia, con cui si sanciva che nel caso di separazione tra i coniugi il superiore interesse dei figli venisse garantito dall’ individuare un genitore affidatario, a cui veniva concesso l’esercizio esclusivo della potestà, ed un genitore non affidatario su cui gravava il diritto/dovere di vigilare sull’operato dell’affidatario: Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 155 del C.C. modificato dalla legge 151/1975). Pertanto, era compito del giudice sondare le caratteristiche e le capacità di entrambi i genitori e scegliere quello più idoneo a svolgere la funzione di affidatario. Ciò rendeva necessario effettuare sempre e comunque un bilancio di competenze. Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli il distinguo tra affidatario e non affidatario esce di scena: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155 del cod.civ. modificato dalla legge 54/2006). Successivamente con i l Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 si chiarisce inoltre che la responsabilità genitoriale, su disposizione del giudice e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, può essere esercitata da entrambi i genitori anche separatamente: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (art.55 D.Lgs 154/2013). Né la legge 54/2006 né le successive modifiche menzionano e nemmeno lasciano intendere che le modalità di affidamento dei figli debbano basarsi sull’individuazione del genitore migliore. Dopo trent’anni la Legge rinunciava a valutare i genitori e decideva, invece, di occuparsi esclusivamente del benessere dei figli. Aver individuato come fondamentale il diritto del figlio a mantenere il rapporto con i propri genitori anche successivamente alla rottura del vincolo affettivo tra di loro non avrebbe dovuto far abbandonare l’idea di misurare delle competenze? La priorità del Legislatore (e dunque del giudice chiamato a mettere in pratica la norma) è quella di garantire il diritto del figlio alla propria imperfetta e scissa famiglia o, ancora una volta, esprimere un giudizio sui genitori? Sintetizzando: Se la tutela del figlio non passa più attraverso l’individuazione del genitore migliore per quale motivo continuare a valutarli? 2. Il diritto del figlio tra consolidate prassi ed opportune tutele. Tuttavia, è ancora consuetudine nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli successivamente alla separazione dei genitori per i quali viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio chiedere di procedere ad una valutazione della capacità genitoriale. A che scopo? Mi si potrebbe rispondere che questo accade perché ci si trova dinanzi ad una situazione problematica che necessita di grande attenzione. Potrei ribattere che la cosa avrebbe senso nei procedimenti c.d. ablativi e modificativi della responsabilità genitoriale (art. 330 e 333 cod.civ.) ossia nei casi in cui si deve accertare la presenza di una violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli o di abuso dei poteri, ove da simili comportamenti possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori. Potrei ribattere? Pensandoci bene forse no. Iura novit curia (Il giudice conosce le leggi) sussurra il professore di latino del liceo invitandomi al silenzio. Va bene. Prendete tutto quello che ho scritto fin qui come un mero esercizio di logica astratta, privo di quella competenza giuridica necessaria per poterlo argomentare pienamente. È tempo di rientrare nel perimetro di una psicologia declinata con la modalità obbediente ed esecutiva che dovrebbe caratterizzare il professionista chiamato dal giudice in qualità di consulente al fine di sostenerlo nel proprio discernimento. Con tale abito mentale mi rivolgo alle buone prassi nelle quali si specifica che dall’analisi della genitorialità potrebbe derivare sia un affidamento esclusivo (cosa questa che non modifica il diritto del figlio ad avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori) sia, in casi estremi ritengo, l’esclusione di entrambi i genitori dall’esercizio della genitorialità. (Protocollo di Milano: Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi. “Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare